Legge federale
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Art. 165
b. Durata 1 L’obbligazione del debitore derivante dall’inventario viene annullata dall’ufficiale, se tutti i creditori istanti lo consentono. 2 Gli effetti dell’inventario cessano di diritto quattro mesi dopo la formazione.337 337Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |