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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 173
3. Differimento della decisione
a. Per sospensione dell’esecuzione o motivi di nullità
1 Se l’autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85acapoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell’esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.342
2 Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all’autorità di vigilanza.343
3 Il decreto dell’autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.
342Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
343Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).