1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC352. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2 L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1.
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2.
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o
3.
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
3 Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l’autorità giudiziaria superiore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.
351Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).