Legge federale
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Art. 176353
F. Comunicazione delle decisioni giudiziali 1 Il giudice comunica senza indugio agli uffici d’esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario:
2 Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione.354 353Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004 (Menzione del fallimento nel registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4033; FF 2003 56555663). |