Legge federale
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Art. 178
B. Precetto esecutivo 1 Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l’ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo. 2 Il precetto contiene:
3 Sono applicabili gli articoli 70 e 72. 355Nuovo testo giusta l’art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53189). 356Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 357Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |