2 Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti:39
1.
le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità superiore o inferiore di vigilanza;
2.
l’autorità di vigilanza constata i fatti d’ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni;
l’autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l’articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti;
4.
la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all’ufficio e agli altri eventuali interessati;
le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.
3 Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.
37Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
38 Abrogato dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20061205; FF 20013764).
39 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20061205; FF 20013764).
40 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
41 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20061205; FF 20013764).