Legge federale
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Art. 211a389
Dbis. Contratti di durata 1 Le pretese risultanti da contratti di durata possono essere fatte valere come crediti a partire dalla dichiarazione di fallimento, ma non oltre il primo termine di disdetta utile o la scadenza del contratto di durata determinata. Gli eventuali vantaggi conseguiti dal creditore durante tale periodo gli sono imputati. 2 Se la massa del fallimento ha beneficiato di prestazioni derivanti da contratti di durata, i relativi crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono considerati debiti della massa. 3 È fatta salva la continuazione di un rapporto contrattuale a titolo personale da parte del debitore. 389 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). |