1 Le pretese risultanti da contratti di durata possono essere fatte valere come crediti a partire dalla dichiarazione di fallimento, ma non oltre il primo termine di disdetta utile o la scadenza del contratto di durata determinata. Gli eventuali vantaggi conseguiti dal creditore durante tale periodo gli sono imputati.
2 Se la massa del fallimento ha beneficiato di prestazioni derivanti da contratti di durata, i relativi crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono considerati debiti della massa.
3 È fatta salva la continuazione di un rapporto contrattuale a titolo personale da parte del debitore.
389 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).