Legge federale
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Art. 216
2. Fallimento contemporaneo di più coobbligati 1 Se viene dichiarato contemporaneamente il fallimento di più coobbligati, il creditore può far valere il suo credito per l’intiero ammontare in ogni singolo fallimento. 2 Ove i riparti delle singole masse eccedano complessivamente l’ammontare dell’intiero credito, l’eccedenza torna alle medesime in proporzione dei diritti di regresso spettanti reciprocamente ai coobbligati. 3 Finché l’importo complessivo dei riparti delle singole masse non raggiunga l’ammontare dell’intero credito, esse non hanno, l’una in confronto dell’altra, alcun regresso pei riparti pagati. |