Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 216
2. Fallimento contemporaneo di più coobbligati
1 Se viene dichiarato contemporaneamente il fallimento di più coobbligati, il creditore può far valere il suo credito per l’intiero ammontare in ogni singolo fallimento.
2 Ove i riparti delle singole masse eccedano complessivamente l’ammontare dell’intiero credito, l’eccedenza torna alle medesime in proporzione dei diritti di regresso spettanti reciprocamente ai coobbligati.
3 Finché l’importo complessivo dei riparti delle singole masse non raggiunga l’ammontare dell’intero credito, esse non hanno, l’una in confronto dell’altra, alcun regresso pei riparti pagati.