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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 218
4. Fallimento contemporaneo della società in nome collettivo, della società in accomandita e dei loro soci
1 Qualora sia stato dichiarato contemporaneamente il fallimento di una società in nome collettivo e di un socio di questa, i creditori della società non possono far valere nel fallimento del socio se non il residuo dei loro crediti rimasto insoddisfatto nel fallimento della società. Riguardo al pagamento di tale residuo per parte dei singoli soci valgono le disposizioni degli articoli 216 e 217.
2 Qualora sia stato dichiarato il fallimento di un socio, ma non contemporaneamente quello della società, i creditori di questa possono far valere nel fallimento del socio i loro crediti per l’intiero ammontare e la massa è surrogata nei diritti menzionati all’articolo 215.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita.397
397Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).