Legge federale
|
Art. 219
H. Ordine dei creditori 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. 2 Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s’impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello. 3 Il grado dei crediti garantiti da pegno e l’estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.398 4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento: Prima classe
Seconda classe405
Terza classe Tutti gli altri crediti.413 5 Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:
398Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60). 399 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 20104921; FF 2009 69416951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 400 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 20104921; FF 2009 69416951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 401 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 20104921; FF 2009 69416951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 403 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165). 405 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531; FF 1999 80778458). 408 RS 834.1. Ora : LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. 410 Introdotta dall’art. 111 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sull’IVA (RU 20095203; FF 20086033). Abrogata dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). 411 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). 413Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 414Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). |