1 Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento. L’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata.
2 L’ufficio può sostituire la decisione nulla con una nuova decisione. Nondimeno, se presso l’autorità di vigilanza è pendente un procedimento ai sensi del capoverso 1, la sostituzione è ammissibile fino all’invio della risposta da parte dell’ufficio.
42Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).