Legge federale
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Art. 226420
2. Su fondi I diritti dei terzi sui fondi del fallito che risultano dal registro fondiario sono annotati d’ufficio nell’inventario. 420Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |