Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i creditori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.
438Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165).