Legge federale
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Art. 242a446
3a. Restituzione di beni crittografici 1 L’amministrazione del fallimento decide se devono essere restituiti i beni crittografici di cui il fallito ha la facoltà di disporre al momento della dichiarazione di fallimento e che sono rivendicati da un terzo. 2 La pretesa del terzo è fondata se il fallito si è impegnato a mettere in ogni momento a disposizione del terzo i beni crittografici e questi sono attribuiti:
3 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento. 4 Le spese per la restituzione sono a carico del richiedente. L’amministrazione del fallimento può pretendere una conveniente anticipazione delle medesime. 446Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). |