1 Il terzo che dimostra un diritto legale o contrattuale ai dati di cui la massa ha la facoltà di disporre può, a seconda del tipo di diritto, chiedere l’accesso a tali dati o la loro restituzione da parte della massa.
2 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. I dati non possono essere distrutti o realizzati prima del passaggio in giudicato della decisione del giudice.
3 Le spese per l’accesso ai dati o per la loro restituzione sono a carico del richiedente. L’amministrazione del fallimento può pretendere una conveniente anticipazione delle medesime.
4 È fatto salvo il diritto d’accesso secondo le disposizioni federali o cantonali sulla protezione dei dati.
447Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).