Legge federale
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Art. 249
3. Deposito della graduatoria e avviso speciale 1 La graduatoria viene depositata per l’ispezione presso l’ufficio. 2 L’amministrazione ne avverte con pubblico avviso i creditori. 3 Coloro i cui crediti furono in tutto o in parte rigettati o non furono collocati nel grado domandato ricevono speciale avviso del deposito e del rigetto. |