Legge federale
|
Art. 252
V. Della liquidazione della massa A. Seconda assemblea dei creditori 1. Convocazione 1 Dopo aver depositato la graduatoria, l’amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell’assemblea.453 2 Qualora in quest’assemblea si debba deliberare su un concordato, l’avviso di convocazione ne fa menzione.454 3 L’assemblea è presieduta da un membro dell’amministrazione. Si applica per analogia l’articolo 235 capoversi 3 e 4. 453Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 454Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |