Legge federale
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Art. 255a457
C. Deliberazioni per mezzo di circolare 1 Nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, entro il termine impartito. 2 Se non si conoscono tutti i creditori, l’amministrazione può inoltre pubblicare le sue proposte. 457Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |