Legge federale
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Art. 258460
2. Aggiudicazione 1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente. 2 In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell’articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un prezzo d’aggiudicazione minimo per il primo incanto.461 460Nuovo testo giusta l’art. 16 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). 461Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |