Legge federale
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Art. 264
D. Ripartizione 1 Appena trascorso il termine del deposito, l’amministrazione del fallimento procede alla ripartizione. 2 Sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 150. 3 I riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta sono depositati presso lo stabilimento dei depositi. |