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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 284a
A. Esecuzione per debiti sui beni in trust
1 L’esecuzione per debiti per cui rispondono beni in trust ai sensi del capitolo 9a LDIP499 dev’essere diretta contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust.
2 Il luogo dell’esecuzione è la sede del trust ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LDIP. Se il luogo designato dell’amministrazione non si trova in Svizzera, l’esecuzione del trust deve avvenire nel luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.
3 L’esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte unicamente sui beni in trust.