Legge federale
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Art. 295c533
5. Rimedi giuridici 1 Il debitore e i creditori possono impugnare la decisione del giudice del concordato mediante reclamo secondo il CPC534. 2 Al reclamo contro la concessione della moratoria concordataria non può essere attribuito l’effetto sospensivo. 533 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). |