Legge federale
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Art. 297a540
2. Sui contratti di durata del debitore Con il consenso del commissario e dietro indennizzo del cocontraente, il debitore può in ogni tempo disdire per una scadenza qualsiasi un contratto di durata se altrimenti lo scopo del risanamento risulterebbe vanificato; l’indennizzo è considerato un credito concordatario. Sono fatte salve le norme speciali sulla risoluzione dei contratti di lavoro. 540 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). |