Legge federale
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Art. 38
2. Retribuzione La retribuzione dell’ufficiale esecutore, di quello dei fallimenti e dei loro supplenti è di competenza dei Cantoni. 8Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |