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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 301
3. Convocazione dell’assemblea dei creditori
1 Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico avviso, l’assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei venti giorni che precedono detta assemblea.545 La pubblicazione dell’avviso deve aver luogo almeno un mese prima dell’assemblea.
2 Egli invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.546