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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 305
II. Disposizioni generali sul concordato
A. Accettazione da parte dei creditori
1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione:
a.
la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell’ammontare complessivo dei crediti; o
b.
un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.551
2 I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l’ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.552
3 Il giudice del concordato553 decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la questione sulla sussistenza dei medesimi.554
551 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
552 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
553Nuovo termine giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.