Legge federale
|
Art. 306a
2. Sospensione della realizzazione di pegni immobiliari 1 Su domanda del debitore, il giudice del concordato può sospendere, durante un anno al massimo a contare dall’omologazione del concordato, la realizzazione di un fondo gravato di un pegno per un credito anteriore all’inizio della procedura concordataria, a condizione che gli interessi del suo debito ipotecario non siano impagati da più di un anno. Il debitore deve tuttavia rendere verosimile che il fondo è necessario per l’esercizio della sua azienda e che con la realizzazione egli correrebbe il rischio di vedere compromessa la sua esistenza economica. 2 Ai creditori interessati deve essere dato modo di presentare le loro osservazioni scritte prima della discussione sull’omologazione del concordato (art. 304); essi sono convocati personalmente all’assemblea dei creditori (art. 302) e all’udienza avanti il giudice del concordato. 3 La sospensione della realizzazione cade d’ufficio quando il debitore aliena volontariamente il pegno, quando è dichiarato in fallimento o quando muore. 4 Su domanda di un creditore interessato e dopo aver sentito il debitore, il giudice del concordato revoca la sospensione della realizzazione, se il creditore rende verosimile che:
|