Legge federale
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Art. 307556
3. Impugnazione 1 La decisione sul concordato può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC557. 2 Il reclamo ha effetto sospensivo, sempreché l’autorità giudiziaria superiore non disponga diversamente. 556 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). |