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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 318
B. Contenuto
1 Il concordato contiene disposizioni circa:
1.
la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasferimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo;
2.
la designazione dei liquidatori e il numero di membri della delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni;
3.
il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge, nonché il modo e le garanzie d’esecuzione della cessione, se i beni sono ceduti a un terzo;
4.
gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.564
1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante.565
2 In particolare, il concordato che non concerne la totalità dei beni del debitore deve indicare esattamente quali beni sono ceduti ai creditori e quali a un terzo.
564 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
565 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).