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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 319
C. Effetti dell’omologazione
1 Quando l’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo è divenuta esecutiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni e i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare.566
2 Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordataria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non compresi nel concordato.
3 I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all’occorrenza, al trasferimento dei beni.
4 Essi rappresentano la massa in giustizia. L’articolo 242 è applicabile per analogia.
566 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).