Legge federale
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Art. 322
F. Realizzazione 1. In generale 1 I beni che compongono l’attivo sono di regola realizzati separatamente o in blocco. La realizzazione si fa per via d’incasso o di vendita se si tratta di crediti e a trattative private o mediante pubblico incanto se si tratta di altri beni. 2 Il modo e il momento della realizzazione sono determinati dai liquidatori d’accordo con la delegazione dei creditori. BGE
137 III 138 (5A_322/2010) from 3. Februar 2011
Regeste: Art. 175 IPRG; Anerkennung einer im Ausland bewilligten Nachlassstundung. Der ausländische Entscheid, der einer Nachlassstundung entspricht, ist anerkennungsfähig (E. 2.1); Wirkungen der Anerkennung auf die zur Arrestprosequierung erhobene Betreibung (E. 2.2 und 3). |