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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 327
2. Importo scoperto in caso di credito garantito da pegno
1 I creditori pignoratizi i cui pegni sono già stati realizzati al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio partecipano al riparto provvisorio per l’importo effettivamente scoperto. Questo importo è determinato dai liquidatori, la cui decisione può essere impugnata soltanto mediante ricorso conformemente all’articolo 326.
2 Se il pegno non è ancora stato realizzato al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio, il creditore pignoratizio parteciperà alla distribuzione per l’importo presumibilmente scoperto, a stima del commissario. Se dimostra che il ricavo della realizzazione del pegno è rimasto inferiore a questa stima, il creditore pignoratizio avrà diritto al dividendo e agli acconti corrispondenti.
3 Se il ricavo della realizzazione del pegno e i dividendi provvisori già riscossi superano l’ammontare del credito, il creditore dovrà restituire l’eccedenza.