Legge federale
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Art. 329
4. Deposito 1 I dividendi che non sono stati ritirati entro il termine fissato sono depositati presso la cassa dei depositi designata dal giudice del concordato568. 2 I dividendi che non saranno stati ritirati entro il termine di dieci anni saranno distribuiti a cura dell’ufficio dei fallimenti; è applicabile per analogia l’articolo 269. 568 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |