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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 33
3. Modificazione e restituzione
1 I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante accordo delle parti.
2 Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all’estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione.59
3 La parte interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell’inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse.60
4 Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso.61
59Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
60Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
61Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).