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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 330
H. Relazione sulla gestione
1 Terminata la liquidazione, i liquidatori stendono una relazione finale. Questa deve essere approvata dalla delegazione dei creditori, comunicata al giudice del concordato e tenuta a disposizione dei creditori.
2 Se la liquidazione dura più di un anno, i liquidatori hanno l’obbligo di allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio liquidato e dei beni non ancora realizzati ed una relazione sulla loro gestione. Entro i due primi mesi dell’anno seguente, essi devono trasmettere lo stato del patrimonio e la relazione al giudice del concordato, per il tramite della delegazione dei creditori, e metterli a disposizione dei creditori stessi.