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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 332
V. Del concordato nella procedura di fallimento
1 Il debitore o un creditore può proporre un concordato. In tal caso, l’amministrazione del fallimento lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.570
2 Gli articoli 302 a 307 e 310 a 331 si applicano per analogia. Tuttavia le funzioni del commissario spettano all’amministrazione del fallimento. La realizzazione è sospesa sino a decisione del giudice del concordato sull’omologazione.
3 La decisione sul concordato è comunicata all’amministrazione, la quale, in caso di omologazione, propone al giudice la rivocazione del fallimento.
570 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).