Legge federale
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Art. 335
3. Compiti del commissario 1 Il commissario assiste il debitore nell’elaborazione di una proposta di appuramento. Il debitore può in particolare proporre ai creditori un dividendo, oppure richiedere una moratoria o ogni altra misura per facilitare il pagamento del capitale o degli interessi. 2 Il commissario conduce le trattative con i creditori in vista dell’accettazione delle proposte di appuramento fatte dal debitore. 3 Il giudice del concordato può incaricare il commissario di vigilare sul debitore nell’esecuzione dell’appuramento bonale. |