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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 335
3. Compiti del commissario
1 Il commissario assiste il debitore nell’elaborazione di una proposta di appuramento. Il debitore può in particolare proporre ai creditori un dividendo, oppure richiedere una moratoria o ogni altra misura per facilitare il pagamento del capitale o degli interessi.
2 Il commissario conduce le trattative con i creditori in vista dell’accettazione delle proposte di appuramento fatte dal debitore.
3 Il giudice del concordato può incaricare il commissario di vigilare sul debitore nell’esecuzione dell’appuramento bonale.