1 Il giudice del concordato compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quando la domanda non risulti senz’altro infondata, cita, mediante pubblico avviso, tutti i creditori ad una discussione orale; ove occorra, saranno assunti dei periti.
2 Se l’elenco dei creditori presentato dal debitore indica un numero relativamente esiguo di creditori e il giudice del concordato lo reputa degno di fede, la convocazione pubblica dei creditori, fideiussori e condebitori può essere sostituita da una citazione personale.574
3 Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.575
4 Il giudice del concordato decide entro breve termine. Essa può, concedendo la moratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più rate.576
574Introdotto dall’art. 25 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
575Primitivi cpv. 2 e 3.
576Primitivi cpv. 2 e 3.