1 Un atto scritto può essere trasmesso per via elettronica agli uffici di esecuzione e agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigilanza.
2 L’atto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201663 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la procedura collettiva.
3 Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.
4 Il Consiglio federale disciplina:
a.
il formato dell’atto e dei relativi allegati;
b.
le modalità di trasmissione;
c.
le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.
62 Introdotto dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).