Legge federale
|
Art. 344
2. Sulla capacità di disporre del debitore a. In generale Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri. |