Legge federale
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Art. 347
D. Proroga 1 Entro il termine dell’articolo 337, il giudice del concordato può, su istanza del debitore, prorogare per quattro mesi al massimo la moratoria concessagli, quando continuino a sussistere, senza che egli ne abbia colpa, i motivi che ne hanno determinato la concessione. 2 Il debitore deve, con la domanda, completare l’elenco dei creditori e, qualora sia sottoposto alla procedura di fallimento, presentare un nuovo bilancio. 3 Il giudice del concordato, con pubblico avviso, informa della domanda di proroga i creditori e fissa loro un termine entro il quale essi possono far valere le loro opposizioni per iscritto alla domanda stessa. Se è stato designato un commissario, esso sarà invitato a riferire. 4 Trascorso il termine, il giudice del concordato decide. Contro la sua decisione è ammesso il ricorso come per la moratoria straordinaria; essa va pubblicata nello stesso modo di quest’ultima. 5 L’istanza superiore giudiziaria dei concordati decide fondandosi sugli atti. |