Legge federale
|
Art. 348
E. Revoca 1 Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revocare la moratoria:
2 Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. Il giudice del concordato, dopo aver fatto le indagini eventualmente ancora necessarie, decide in base agli atti; altrettanto fa l’autorità giudiziaria superiore in caso di reclamo.585 La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria. 3 Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria. 583 Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165). 584 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). 585 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). |