Legge federale
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Art. 349
F. Rapporto con la moratoria ordinaria 1 Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del preavviso del commissario, dev’essere presentato prima che scada la moratoria. 2 Entro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, non può essere chiesta nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria. 3 Il debitore, che abbia ritirato la domanda di moratoria straordinaria o la cui domanda sia stata respinta, non può presentare una nuova domanda prima che siano scorsi sei mesi.586 586Introdotto dall’art. 28 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). |