Legge federale
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Art. 351
A. Entrata in vigore 1 La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1892. 2 L’articolo 333 entra in vigore con l’inserzione della legge nella Raccolta federale delle leggi. 3 Con l’attuazione della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie delle legislazioni federale e cantonale, dei regolamenti e dei concordati, salvo le eccezioni contenute nei seguenti articoli. |