Legge federale
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Art. 3668
C. Effetto sospensivo Le appellazioni e i ricorsi hanno effetto sospensivo soltanto per decreto speciale dell’autorità adita o del suo presidente. Tale decreto deve essere immediatamente comunicato alle parti. 68Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |