Legge federale
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Art. 57a105
b. Obbligo d’informare dei terzi 1 Quando non si può procedere ad un atto d’esecuzione perché il debitore presta servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, le persone maggiorenni che fanno parte della sua economia domestica, o se si tratta di atti notificati in uno stabilimento industriale o commerciale, i lavoratori o, secondo il caso, il datore di lavoro sono tenuti sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP106) a indicare all’ufficiale l’indirizzo di servizio e l’anno di nascita del debitore.107 1bis L’ufficiale ricorda alle persone tenute all’obbligo d’informare i loro doveri come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.108 2 Il comando militare competente comunica all’ufficio d’esecuzione, se richiesto, la data del licenziamento o del congedo del debitore. 3 ...109 105Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). Vedi anche la nota all’art. 57. 107Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 108Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 109Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |