Legge federale
|
Art. 57d115
e. Revoca da parte del giudice Il giudice competente per il rigetto dell’opposizione può revocare con effetto immediato, in generale oppure per singoli crediti, la sospensione concessa a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, se il creditore istante rende verosimile che:
115Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |